Visura camerale di una ditta individuale: cosa contiene
La visura di un'impresa individuale riporta i dati del titolare persona fisica, la sede, il codice ATECO, la data di inizio attività, le unità locali e la sezione di iscrizione. Non ci sono soci, capitale sociale né bilanci depositati: ecco come si legge e quali informazioni non ci troverai.
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Visura camerale di una ditta individuale: cosa contiene
La visura di un'impresa individuale riporta i dati anagrafici del titolare persona fisica, il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, la sede, l'attività con il codice ATECO, la data di inizio attività, le eventuali unità locali, la sezione del Registro in cui l'impresa è iscritta e lo stato attuale. È il documento con cui si verifica un artigiano, un commerciante o un autonomo iscritto alla Camera di Commercio.
Quello che manca rispetto alla visura di una S.r.l. dice quasi altrettanto: niente soci, niente capitale sociale, niente organi di amministrazione. L'impresa individuale non è un soggetto distinto dalla persona che la esercita, e chi la esercita risponde con il proprio patrimonio.
I dati riportati, sezione per sezione
| Sezione della visura | Cosa vi trovi |
|---|---|
| Dati identificativi | Denominazione della ditta, codice fiscale, partita IVA, numero REA |
| Titolare | Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza |
| Sede | Indirizzo della sede dell'impresa e domicilio digitale (PEC) |
| Attività | Attività esercitata e codice ATECO, principale e secondarie |
| Date | Iscrizione al Registro, inizio attività, eventuale cessazione |
| Iscrizioni | Sezione ordinaria e sezioni speciali, albo imprese artigiane |
| Unità locali | Indirizzo e attività di ogni sede operativa diversa dalla sede |
| Stato | Attiva, inattiva, sospesa, cessata |
Il numero REA identifica la posizione presso una specifica Camera di Commercio ed è provinciale. Il codice fiscale dell'impresa individuale coincide di regola con quello del titolare, mentre la partita IVA è attribuita all'attività: due chiavi diverse che nelle ricerche vanno tenute distinte.
Cosa non c'è, e perché
Chi arriva da una visura societaria si aspetta voci che qui non esistono.
- Capitale sociale e soci. L'impresa individuale ha un titolare unico. Se compaiono più persone si tratta di un'impresa familiare, e la visura le indica come collaboratori, non come soci.
- Amministratori e organi di controllo. Non c'è un consiglio, non c'è un collegio sindacale. Il titolare rappresenta l'impresa; può esserci un institore o un procuratore, e in quel caso la nomina risulta iscritta.
- Bilanci depositati. Le imprese individuali non depositano il bilancio d'esercizio, quindi in visura non c'è alcun dato economico. Su una S.r.l. quel dato esiste ed è pubblico: come si legge è nella guida sul bilancio di una società.
- Fatturato e conti bancari. Non risultano in nessuna visura, di nessuna forma giuridica.
L'assenza dei bilanci è il vero limite quando si valuta la solidità di un fornitore individuale. Restano percorribili altre verifiche: protesti, procedure concorsuali, regolarità contributiva. La sequenza è nella guida sull'affidabilità di un fornitore italiano.
Sezione ordinaria e sezioni speciali
L'iscrizione non è tutta uguale, e la visura lo segnala in modo esplicito.
Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli, secondo l'articolo 2195 del codice civile: per loro l'iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa, cioè i fatti iscritti si presumono conosciuti dai terzi.
Nelle sezioni speciali si iscrivono i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti e le imprese artigiane. Le imprese artigiane risultano anche nell'albo delle imprese artigiane, previsto dalla legge quadro 443/1985, e la visura riporta la data di iscrizione all'albo. È il dato da controllare quando un bando o una convenzione richiedono la qualifica artigiana, che non si deduce dal codice ATECO.
Un caso frequente di errore riguarda i professionisti. Avvocati, commercialisti, architetti e altri iscritti ad albi non sono iscritti al Registro delle Imprese: per loro non esiste una visura camerale, e la verifica si fa presso l'ordine di appartenenza. La loro PEC è comunque pubblica su INI-PEC, come spiegato nella guida su come trovare la PEC di un'azienda.
Come si legge il codice ATECO
Il codice ATECO classifica l'attività secondo la nomenclatura Istat e determina in concreto molte cose: obblighi assicurativi, requisiti per certe autorizzazioni, ammissibilità a bandi. La visura riporta l'attività prevalente e, quando dichiarate, le attività secondarie e quelle delle singole unità locali.
Conviene confrontare il codice dichiarato con l'attività che il fornitore dice di svolgere. Uno scarto non è di per sé un'irregolarità, perché l'attività prevalente può essere cambiata senza che il codice sia stato aggiornato, ma è un punto su cui chiedere conto prima di affidare un lavoro che richiede requisiti specifici.
Il passaggio ad ATECO 2025
La classificazione in uso è ATECO 2025, che ha sostituito la versione precedente del 2007. Istat l'ha pubblicata con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e l'adozione da parte delle amministrazioni, Camere di Commercio e Agenzia delle Entrate comprese, è scattata dal 1° aprile 2025.
Il riclassificamento delle posizioni esistenti è avvenuto d'ufficio, senza domanda da parte dell'impresa. Per chi controlla un fornitore la conseguenza pratica è questa:
- Una visura estratta oggi riporta il codice nella nuova nomenclatura, anche se l'impresa non ha fatto nulla.
- Un codice letto su un documento anteriore al 2025 può non esistere più, oppure indicare un'attività diversa.
- Dove la vecchia voce si è divisa in più voci nuove, l'attribuzione automatica può essere imprecisa, e l'impresa deve correggerla con una comunicazione alla Camera di Commercio.
Prima di contestare uno scarto conviene quindi verificare se si stanno confrontando due edizioni diverse della stessa classificazione. Nei bandi e nelle convenzioni il requisito va letto guardando la versione ATECO richiamata dal documento, non solo il numero.
Ordinaria o storica
La visura ordinaria fotografa la situazione di oggi. Per una ditta individuale la visura camerale storica aggiunge la cronologia: trasferimenti di sede, cambi di attività, apertura e chiusura delle unità locali, ingressi e uscite dei collaboratori familiari, periodi di sospensione.
Serve quando bisogna ricostruire da quanto tempo l'impresa opera davvero in un settore, per esempio per un requisito di esperienza in una gara, o quando la ditta è stata conferita in una società e occorre seguire il passaggio. Il confronto fra i due documenti è nella guida su visura ordinaria e visura storica.
Come ottenerla
Il titolare consulta gratuitamente la propria posizione su impresa.italia.it, accedendo con identità digitale. Per una ditta individuale altrui serve una visura camerale ditta individuale richiesta al Registro delle Imprese, che arriva in PDF con i dati aggiornati al momento dell'estrazione. Sui canali disponibili e sui relativi costi ci sono le guide su come richiedere una visura camerale e su quanto costa.
Prima di ordinare conviene avere partita IVA o codice fiscale del titolare. Le denominazioni delle ditte individuali si somigliano molto, spesso sono il cognome del titolare, e la ricerca per nome porta facilmente all'impresa sbagliata. Se il dubbio riguarda invece l'esistenza attuale dell'impresa, il punto è lo stato: se ne parla nella guida su come verificare se una società è attiva o cessata, valida anche per le imprese individuali.
Domande frequenti
La visura di una ditta individuale riporta i dati personali del titolare? Sì. Nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza del titolare sono parte dell'iscrizione al Registro delle Imprese e risultano in visura.
Un'impresa familiare ha una visura diversa? È sempre un'impresa individuale con un solo titolare. La visura elenca in più i collaboratori familiari, con il rapporto di parentela e la data di inizio della collaborazione.
Come capisco se un'impresa è artigiana? Dalla sezione di iscrizione e dalla presenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Il codice ATECO da solo non lo dimostra.
Un libero professionista con partita IVA ha la visura camerale? Solo se è iscritto al Registro delle Imprese, il che non avviene per i professionisti iscritti ad albi. Per loro la verifica passa dall'ordine professionale.
La visura indica se la ditta ha dipendenti? No. Il numero di addetti non è un dato dell'iscrizione. Sulla regolarità contributiva risponde semmai il DURC.
Il codice fiscale della ditta è quello del titolare? Di norma sì, mentre la partita IVA è distinta. In visura sono riportati entrambi.
Il codice ATECO della mia ditta è cambiato senza che io facessi domanda: è normale? Sì. Il passaggio ad ATECO 2025 ha riclassificato d'ufficio le posizioni iscritte. Conviene però controllare che il codice attribuito corrisponda all'attività realmente svolta.
Un vecchio documento riporta un codice ATECO che non trovo più: cosa significa? Che appartiene alla classificazione precedente. Alcune voci sono state accorpate, altre divise in più codici nuovi, quindi la corrispondenza non è sempre uno a uno.
A chi mi rivolgo se il codice riclassificato è sbagliato? La comunicazione va fatta alla Camera di Commercio competente, che aggiorna l'iscrizione. La stessa variazione rileva anche ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate.
Fonti ufficiali
L'iscrizione delle imprese individuali al Registro delle Imprese e il suo contenuto sono disciplinati dagli articoli 2195 e 2196 del codice civile e dal regolamento di attuazione, il D.P.R. 581/1995. La qualifica artigiana e l'albo delle imprese artigiane derivano dalla legge quadro 443/1985. La classificazione delle attività economiche è curata dall'Istat, che ha pubblicato ATECO 2025 in sostituzione della versione precedente e ne documenta la decorrenza e le tavole di raccordo. Per gli adempimenti della propria posizione la fonte da seguire resta la Camera di Commercio competente per territorio.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista sui requisiti richiesti da un bando o da un contratto. Vedi il disclaimer YMYL.