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Come richiedere il ricongiungimento familiare: requisiti, soglie di reddito 2026, tempi

La domanda di nulla osta si presenta solo per via telematica sul portale ALI del Ministero dell'Interno, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di dimora. Lo Sportello ha 90 giorni per decidere. Il reddito minimo 2026 parte da 10.651,68 € per un familiare e sale di 3.550,56 € per ciascun altro. Serve inoltre il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune, valido sei mesi.

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Come richiedere il ricongiungimento familiare: requisiti, soglie di reddito 2026, tempi

Il ricongiungimento familiare si chiede allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura dove si ha dimora, e la domanda viaggia esclusivamente per via telematica sul portale ALI del Ministero dell'Interno. Non esiste una presentazione allo sportello né per posta.

Quello che si ottiene non è il permesso di soggiorno del familiare, ma il nulla osta: un atto che certifica reddito, alloggio e assenza di impedimenti di pubblica sicurezza. Lo Sportello ha 90 giorni per rilasciarlo. Con quel documento il familiare chiede il visto al consolato italiano del proprio Paese, entra in Italia e solo allora richiede il permesso di soggiorno, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.

Le due fasi, e chi decide cosa

Fase Chi decide Cosa verifica Tempi
Nulla osta Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) Titolo di soggiorno, reddito, alloggio, assenza di ostacoli di pubblica sicurezza 90 giorni dalla domanda
Visto d'ingresso Rappresentanza consolare italiana all'estero Legame di parentela, atti di stato civile, età Variabile per sede
Permesso di soggiorno Sportello Unico, dopo l'arrivo Identità del ricongiunto, firma dell'accordo di integrazione Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso

La divisione dei ruoli spiega quasi tutti i rifiuti. La Prefettura guarda la posizione di chi vive in Italia, il consolato guarda i documenti del familiare all'estero. Un nulla osta rilasciato non garantisce il visto: se l'atto di matrimonio o l'atto di nascita non reggono alla verifica consolare, la pratica si ferma alla seconda fase.

Il nulla osta va utilizzato entro sei mesi dal rilascio. Oltre quel termine decade e la domanda va rifatta da capo.

Chi può presentare la domanda

Serve un titolo di soggiorno idoneo, e l'elenco è tassativo:

  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, protezione sociale, motivi umanitari, studio, motivi religiosi o motivi familiari;
  • Carta Blu UE, permesso ICT o permesso per ricerca scientifica, a prescindere dalla durata.

Chi ha già presentato la richiesta di rinnovo può inoltrare la domanda esibendo la ricevuta. Non serve attendere il permesso nuovo.

Quali familiari si possono ricongiungere

Familiare Condizione
Coniuge o parte di unione civile Maggiore di 18 anni, non legalmente separato
Figli minori Anche del solo coniuge o nati fuori dal matrimonio, con il consenso dell'altro genitore
Figli maggiorenni a carico Solo se non possono provvedere a sé per gravissimi motivi di salute che comportino invalidità totale
Genitori a carico sotto i 65 anni Solo se non hanno altri figli nel Paese di origine
Genitori a carico dai 65 anni Solo se gli altri figli non possono mantenerli per documentati gravi motivi di salute

Il coniuge non è ricongiungibile se in Italia è già presente un altro coniuge dello stesso richiedente regolarmente soggiornante. Per i genitori che hanno compiuto 65 anni serve inoltre una copertura sanitaria: al momento della domanda basta l'impegno a sottoscrivere la polizza, che va poi stipulata entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, oppure si procede con l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il requisito di reddito: le soglie 2026

Il reddito minimo annuo da fonti lecite è pari all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il 2026 l'assegno sociale vale 546,24 € al mese, cioè 7.101,12 € all'anno, e da lì discendono le soglie pubblicate dalle Prefetture.

Familiari da ricongiungere Reddito annuo minimo
1 10.651,68 €
2 14.202,24 €
3 17.752,80 €
4 21.303,36 €
5 24.853,92 €
6 28.404,48 €

Per due o più figli di età inferiore a 14 anni la regola cambia: la base non è più l'assegno sociale ma il suo doppio, 14.202,24 €, a cui si aggiungono 3.550,56 € per ogni persona maggiorenne da ricongiungere. Due bambini soli restano dunque a 14.202,24 €; due bambini più il coniuge salgono a 17.752,80 €. La stessa soglia raddoppiata si applica a chi ha la protezione sussidiaria e chiede il ricongiungimento di due o più familiari.

Il reddito non è solo quello del richiedente. Si somma il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi, purché documentato, e il convivente che concorre deve autocertificare l'impegno a contribuire al mantenimento delle persone ricongiunte. È la strada che risolve la maggior parte delle domande sotto soglia.

Il requisito di alloggio

Occorre la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari. Lo attesta il certificato di idoneità alloggiativa, che rilascia l'ufficio competente del Comune e che indica quante persone quell'abitazione può ospitare. Vale non più di sei mesi dal rilascio, quindi va richiesto quando la pratica è già avviata e non con mesi di anticipo.

I sei mesi in gioco sono due e non vanno confusi: questo termine riguarda il certificato e corre da quando il Comune lo emette, mentre quello del nulla osta parte dal rilascio della Prefettura e serve a consumare il visto.

L'alloggio indicato per il familiare può essere diverso da quello del richiedente. La convivenza non è un requisito in sé.

Per un solo minore di 14 anni la legge ammette una semplificazione: al posto del certificato si allega il contratto di locazione, di comodato o il titolo di proprietà con durata residua di almeno sei mesi dalla domanda, oppure la dichiarazione di ospitalità del titolare dell'immobile sul modello S1. La semplificazione si ferma lì. Con due o più minori il certificato di idoneità alloggiativa torna obbligatorio, anche se resta esclusa la prova della convivenza.

Chi ha lo status di rifugiato non deve dimostrare né reddito né alloggio. L'esonero vale anche per la protezione sussidiaria.

La procedura, passo per passo

  1. Registrati sul portale ALI. L'accesso al portale dei servizi del Ministero dell'Interno richiede un'identità digitale. Se non ce l'hai, la differenza tra le opzioni è spiegata in SPID o CIE: quale conviene.
  2. Genera il modulo informatico e compila l'istanza. Il modello cambia secondo il familiare da ricongiungere. I dati anagrafici vanno trascritti come compaiono sull'atto di stato civile estero, non nella forma italianizzata.
  3. Raccogli i documenti prima di allegare. Ogni file non deve superare 3 MB e va caricato in formato PDF, JPEG o TIF. Un certificato scansionato ad alta risoluzione supera spesso il limite e blocca l'invio.
  4. Allega la prova del reddito e quella dell'alloggio. Dichiarazione dei redditi o certificazione unica da un lato, certificato di idoneità alloggiativa dall'altro, insieme ai documenti dei familiari conviventi il cui reddito concorre alla soglia.
  5. Invia e conserva la ricevuta. La data di presentazione fa decorrere i 90 giorni entro cui lo Sportello Unico deve provvedere.
  6. Controlla il portale. Le richieste di integrazione documentale sono comunicate lì e vanno evase entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990. Il silenzio porta al preavviso di rigetto.
  7. Trasmetti il nulla osta al familiare. Con quel documento si prende appuntamento al consolato per il visto, allegando gli atti di stato civile tradotti e legalizzati.
  8. Presentati allo Sportello Unico dopo l'arrivo. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso si richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari. Chi ha più di 12 anni firma in quella sede l'accordo di integrazione.

Gli atti di stato civile, dove si perde più tempo

La fase consolare si regge su documenti che provano il legame: atto di matrimonio, atto di nascita, eventuale consenso dell'altro genitore. Vanno tradotti e legalizzati secondo le regole del Paese di rilascio, e i tempi dipendono da quell'amministrazione, non da quella italiana.

Conviene avviarli in parallelo alla domanda di nulla osta invece che dopo. Un nulla osta consumato in attesa di un certificato estero è il modo più comune di sprecare i sei mesi di validità.

Sul versante italiano i certificati che servono a documentare la propria posizione si ottengono in tempi brevi: il certificato di residenza, il certificato di stato di famiglia e il certificato di matrimonio sono disponibili in autocertificazione o tramite il Comune. Quando invece serve accertare che un documento di identità sia autentico e coerente con i dati anagrafici, il controllo si fa con una verifica dell'identità del documento; il meccanismo è descritto in come funziona la verifica dell'identità.

Gli errori che allungano la pratica

Errore Conseguenza Come si evita
Chiedere l'idoneità alloggiativa troppo presto Il certificato scade prima della decisione Richiederlo a ridosso dell'invio
Calcolare il reddito sul solo richiedente Domanda sotto soglia Sommare i redditi dei conviventi con l'autocertificazione d'impegno
Allegare file oltre 3 MB L'invio non si completa Ridurre la risoluzione della scansione
Ignorare la richiesta di integrazione Preavviso di rigetto dopo 30 giorni Controllare il portale con regolarità
Avviare gli atti esteri dopo il nulla osta I sei mesi di validità si consumano in attesa Richiederli in parallelo alla domanda
Presentarsi in ritardo dopo l'ingresso Permesso di soggiorno non richiesto nei termini Fissare lo Sportello Unico entro 8 giorni lavorativi

Domande frequenti

Quanto tempo serve in tutto? Il nulla osta ha un termine di legge di 90 giorni. Visto consolare e appuntamenti aggiungono tempo variabile per sede, e gli atti di stato civile esteri sono la componente meno prevedibile.

Posso presentare la domanda se il permesso è in rinnovo? Sì. La ricevuta della richiesta di rinnovo abilita all'inoltro dell'istanza.

Il reddito di mia moglie già in Italia conta? Sì. Si considera il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi, documentato, con l'autocertificazione con cui il convivente si impegna a concorrere al mantenimento.

Devo per forza convivere con il familiare ricongiunto? No. Si può indicare un alloggio diverso dal proprio, purché idoneo.

Sono rifugiato: valgono le stesse soglie? No. Ai titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione di reddito e alloggio. Per la protezione sussidiaria resta però la soglia raddoppiata quando i familiari sono due o più e i requisiti vanno comunque provati nei casi non esonerati.

Posso far venire mio figlio maggiorenne? Solo se non è in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita per gravissimi motivi di salute che comportino invalidità totale. L'età da sola non basta.

Il nulla osta scade? Va utilizzato entro sei mesi dal rilascio. Scaduto quel termine la domanda si ripresenta dall'inizio.

Le regole sono uguali in tutte le Prefetture? Le soglie di reddito e i requisiti sono nazionali. Cambiano i modelli locali, gli indirizzi PEC e le modalità di appuntamento, quindi la pagina della Prefettura competente va letta prima dell'invio.

Serve la cittadinanza italiana per evitare questa procedura? Il ricongiungimento riguarda i cittadini non comunitari. Chi sta valutando anche il percorso di cittadinanza trova i documenti richiesti in quali documenti servono per la cittadinanza italiana.

Fonti ufficiali

La disciplina del ricongiungimento familiare, dei familiari ricongiungibili e dei requisiti di reddito e alloggio è contenuta negli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286). La presentazione esclusivamente telematica delle istanze avviene sul portale dei servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. L'elenco dei documenti da allegare è pubblicato dallo stesso Ministero. Le soglie di reddito aggiornate al 2026, calcolate sull'importo dell'assegno sociale, sono nella tabella diffusa dalle Prefetture. Il termine di 30 giorni per le integrazioni documentali discende dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Disclaimer

Questa guida ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Le soglie di reddito si aggiornano ogni anno e le modalità operative variano da Prefettura a Prefettura. Per i casi di rigetto, per i ricorsi e per le situazioni familiari che richiedono la valutazione di atti esteri rivolgiti a un avvocato o a un patronato. Vedi il disclaimer YMYL.

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Fonti ufficiali